Art. 10
(Nascita di figli).

      1. Se dai componenti di una unione di fatto nascono figli, la loro paternità è attribuita al componente maschio della stessa purché al momento della nascita siano decorsi centottanta giorni dalla data di annotazione dell'accordo di cui all'articolo

 

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2 e, in caso di scioglimento dell'unione, non siano decorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui all'articolo 13.